Art. 71

Autorità del programma

In vigore dal 24 giu 2021
Autorità del programma 1.   Ai fini dell’, paragrafo 3, del regolamento finanziario lo Stato membro individua per ciascun programma un’autorità di gestione e un’autorità di audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall’autorità di gestione in conformità dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, l’organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma. 2.   L’autorità di audit è un’autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall’autorità di audit, sotto la responsabilità di quest’ultima. L’autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell’autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all’audit. 3.   L’autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto. 4.   Gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all’interno di queste. 5.   Se, in linea con i suoi obiettivi, un programma fornisce sostegno a titolo del FESR o del FSE+ a un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Orizzonte Europa, l’organismo che attua il programma cofinanziato da Orizzonte Europa è individuato come organismo intermedio dall’autorità di gestione del programma pertinente, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo. 6.   Lo Stato membro, di propria iniziativa, può istituire un organismo di coordinamento che mantenga i contatti con la Commissione, le fornisca informazioni e coordini le attività delle autorità del programma in tale Stato membro.
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Autorità del programma (Art. 71 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo