Art. 70

Poteri e responsabilità della Commissione

In vigore dal 24 giu 2021
Poteri e responsabilità della Commissione 1.   La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in maniera efficace ed efficiente durante l’attuazione dei programmi. Ai fini delle proprie attività di audit, la Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi. La Commissione e le autorità di audit coordinano i propri piani di audit. 2.   La Commissione effettua audit fino a tre anni civili dopo l’accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode. 3.   Ai fini dei loro audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi alle operazioni sostenute dai fondi o ai sistemi di gestione e controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto. 4.   Agli audit in loco si applica anche quanto segue: a) la Commissione fornisce all’autorità competente per il programma un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima dell’audit, salvo in casi urgenti; a tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro; b) se l’applicazione di disposizioni nazionali riserva determinati atti all’esame di agenti designati specificamente dalla legislazione nazionale, i funzionari e rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze degli organi giurisdizionali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati; c) la Commissione trasmette le conclusioni preliminari dell’audit all’autorità competente dello Stato membro non oltre tre mesi dopo l’ultimo giorno dell’audit; d) la Commissione trasmette la relazione di audit non oltre tre mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall’autorità competente dello Stato membro alle conclusioni preliminari dell’audit; se entro due mesi dalla data di ricevimento della risposta dello Stato membro la Commissione non chiede di fornire ulteriori informazioni o un documento riveduto, la risposta è considerata completa. Al fine di rispettare i termini stabiliti al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, la Commissione mette a disposizione le conclusioni preliminari dell’audit e la relazione di audit in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. I termini di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo possono essere prorogati ove sia ritenuto necessario e previo accordo tra la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro. Se è stato stabilito un termine per una risposta dello Stato membro alle conclusioni preliminari dell’audit o alla relazione di audit di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, tale termine decorre dal momento in cui l’autorità competente dello Stato membro le riceve in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.
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Poteri e responsabilità della Commissione (Art. 70 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo