Art. 72

Funzioni dell’autorità di gestione

In vigore dal 24 giu 2021
Funzioni dell’autorità di gestione 1.   L’autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti: a) selezionare le operazioni in conformità dell’, ad eccezione delle operazioni di cui all’, paragrafo 3, lettera d); b) svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell’; c) sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell’; d) supervisionare gli organismi intermedi; e) registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell’allegato XVII e assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti. 2.   Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all’ all’autorità di gestione o ad un altro organismo. 3.   Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la funzione contabile è esercitata dall’autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.
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In sintesi

L'autorità di gestione è l'organismo responsabile della gestione complessiva del programma. Ha il compito di selezionare le operazioni, svolgere le attività di gestione del programma, supportare il comitato di sorveglianza e supervisionare gli organismi intermedi. Deve inoltre registrare e conservare elettronicamente i dati delle operazioni garantendone sicurezza, integrità, riservatezza e l'autenticazione degli utenti. Infine, lo Stato membro può affidarle la funzione contabile, che diventa obbligatoria o sotto la sua diretta responsabilità per i programmi sostenuti da AMIF, ISF e BMVI.

Perché esiste questa norma

La norma definisce i compiti e le responsabilità dell'autorità di gestione per assicurare il corretto funzionamento dei programmi e il raggiungimento dei loro obiettivi.

A chi si applica

Si applica all'autorità di gestione dei programmi, agli organismi intermedi e agli Stati membri responsabili dell'affidamento delle funzioni contabili.

Esempio pratico

Un'autorità di gestione riceve le domande di finanziamento, seleziona i progetti ammissibili e registra tutti i dati in una banca dati sicura per consentirne la sorveglianza e l'audit. Contemporaneamente, supporta le riunioni del comitato di sorveglianza e supervisiona gli organismi intermedi incaricati. Se il programma è sostenuto dal fondo AMIF, gestisce direttamente anche la relativa funzione contabile.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di selezionare le operazioni, svolgere i compiti di gestione, sostenere il comitato di sorveglianza, supervisionare gli organismi intermedi e registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione garantendone sicurezza, integrità, riservatezza e l'autenticazione degli utenti.

Domande frequenti

Qual è il compito principale dell'autorità di gestione?È responsabile della gestione del programma con lo scopo specifico di conseguirne gli obiettivi.
L'autorità di gestione può occuparsi della funzione contabile?Sì, lo Stato membro può affidarle tale funzione; per i programmi sostenuti da AMIF, ISF e BMVI la funzione contabile è obbligatoriamente esercitata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.
Quali obblighi informatici e di sicurezza sui dati sono previsti?L'autorità deve registrare e conservare elettronicamente i dati di ciascuna operazione e assicurare sicurezza, integrità, riservatezza e autenticazione degli utenti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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