Art. 74
Gestione del programma da parte dell’autorità di gestione
In vigore dal 24 giu 2021
Gestione del programma da parte dell’autorità di gestione
1. L’autorità di gestione:
a)
esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell’operazione, e verifica:
i)
per i costi da rimborsare a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), che l’importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all’operazione;
ii)
per i costi da rimborsare a norma dell’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
b)
garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l’importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all’autorità di gestione di stabilire se l’importo è dovuto;
c)
pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
d)
previene, individua e rettifica le irregolarità;
e)
conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;
f)
redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell’allegato XVIII;
In relazione al primo comma, lettera b), non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.
Per le operazioni PPP l’autorità di gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell’accordo di PPP.
2. Le verifiche di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, la lettera a), sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.
Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni. Tali verifiche sono eseguite prima della presentazione dei conti in conformità dell’.
3. Se l’autorità di gestione è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni.
Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento Interreg può stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione applicabili ai programmi Interreg. I regolamenti AMIF, ISF e BMVI possono stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione che sono applicabili quando il beneficiario è un’organizzazione internazionale.
Storico versioni
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