Art. 76
Funzione contabile
In vigore dal 24 giu 2021
Funzione contabile
1. Rientrano nella funzione contabile i compiti seguenti:
a)
redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità degli ;
b)
redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l’accuratezza e la veridicità in conformità dell’ e conservare registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti, comprese le domande di pagamento;
c)
convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un’altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell’organismo responsabile dell’esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.
2. La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera c), il regolamento Interreg può stabilire un metodo diverso per la conversione in euro di importi di spese sostenute in un’altra valuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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