Art. 91
Domande di pagamento
In vigore dal 24 giu 2021
Domande di pagamento
1. Lo Stato membro presenta al massimo sei domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno può essere presentata una domanda di pagamento in qualsiasi momento durante ogni periodo di tempo compreso tra le date seguenti: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.
L’ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.
Il primo comma non si applica ai programmi Interreg.
2. Le domande di pagamento sono ammissibili solo se è stato presentato il più recente pacchetto di affidabilità dovuto di cui all’.
3. Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità del modello riportato nell’allegato XXIII e comprendono per ciascuna priorità e, se del caso, categoria di regioni:
a)
l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile;
b)
l’importo per l’assistenza tecnica calcolato in conformità dell’, paragrafo 5, lettera b), se del caso;
c)
l’importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire collegato a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti, e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile;
d)
l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell’attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell’organismo che svolge la funzione contabile.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:
a)
se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità della decisione di cui all’, paragrafo 2, o dell’atto delegato di cui all’, paragrafo 4;
b)
se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità della decisione di cui all’, paragrafo 3, o dell’atto delegato di cui all’, paragrafo 4;
c)
per le forme di sovvenzioni di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.
5. In deroga al paragrafo 3, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall’organismo che concede l’aiuto alle condizioni cumulative seguenti:
a)
tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;
b)
tali anticipi non eccedono il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;
c)
tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell’attuazione dell’operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall’anno in cui è stato versato l’anticipo oppure entro il 31 dicembre 2029, se anteriore; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.
Ciascuna domanda di pagamento contenente anticipi di questo tipo indica separatamente l’importo complessivo versato come anticipo dal programma, l’importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell’anticipo in conformità della lettera c) e l’importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.
6. In deroga al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, nel caso dei regimi di aiuto a norma dell’ TFUE, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall’organismo che concede l’aiuto.
Storico versioni
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