Art. 72 · Funzioni dell’autorità di gestione

Art. 72

Funzioni dell’autorità di gestione

In vigore dal 24 giu 2021
Funzioni dell’autorità di gestione 1.   L’autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti: a) selezionare le operazioni in conformità dell’, ad eccezione delle operazioni di cui all’, paragrafo 3, lettera d); b) svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell’; c) sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell’; d) supervisionare gli organismi intermedi; e) registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell’allegato XVII e assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti. 2.   Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all’ all’autorità di gestione o ad un altro organismo. 3.   Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la funzione contabile è esercitata dall’autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.
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