Art. 51 · Forme di contributo dell’Unione ai programmi

Art. 51

Forme di contributo dell’Unione ai programmi

In vigore dal 24 giu 2021
Forme di contributo dell’Unione ai programmi Il contributo dell’Unione può assumere una delle forme seguenti: a) finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità dell’, e basato su uno degli elementi seguenti: i) il soddisfacimento di condizioni; ii) il conseguimento di risultati; b) il rimborso del sostegno fornito ai beneficiari in conformità dei capi II e III del presente titolo; c) costi unitari in conformità dell’ che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità; d) somme forfettarie in conformità dell’ che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo; e) finanziamento a tasso forfettario in conformità dell’ o dell’, paragrafo 5, che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale; f) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).
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