Art. 40

Funzioni del comitato di sorveglianza

In vigore dal 24 giu 2021
Funzioni del comitato di sorveglianza 1.   Il comitato di sorveglianza esamina: a) i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali; b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte; c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all’attuazione del programma; d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all’, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all’, paragrafo 1; e) i progressi compiuti nell’effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l’eventuale seguito dato agli esiti delle stesse; f) l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità; g) i progressi compiuti nell’attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente; h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione; i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente; j) le informazioni relative all’attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all’ o delle risorse trasferite conformemente all’, se del caso. Per quanto riguarda i programmi sostenuti dal FEAMPA, il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall’autorità di gestione. 2.   Il comitato di sorveglianza approva: a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l’, paragrafo 3, lettere b), c) e d);su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza; b) le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA; c) il piano di valutazione e le eventuali modifiche; d) le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall’autorità di gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell’, paragrafo 5, e dell’, a eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA. 3.   Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all’autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari.
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Funzioni del comitato di sorveglianza (Art. 40 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo