Art. 41
Riesame annuale della performance
In vigore dal 24 giu 2021
Riesame annuale della performance
1. Una volta all’anno sono organizzate riunioni di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Alle riunioni di riesame partecipano le autorità di gestione pertinenti.
La riunione di riesame può riguardare più di un programma.
La riunione di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI la riunione di riesame è organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione.
3. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA, lo Stato membro fornisce alla Commissione, almeno 1 mese prima della riunione di riesame, informazioni concise sugli elementi elencati all’, paragrafo 1. Tali informazioni si basano sui dati più recenti di cui dispone lo Stato membro.
Per i programmi limitati all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, le informazioni da fornire, sulla base dei dati più recenti disponibili, sono limitate all’, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h) del presente regolamento.
4. Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare una riunione di riesame. In tal caso, il riesame può essere effettuato per iscritto.
5. Le conclusioni della riunione di riesame sono registrate in forma di verbale concordato.
6. Lo Stato membro dà seguito alle problematiche rilevate durante la riunione di riesame che incidono sull’attuazione del programma e informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.
7. Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta una relazione annuale in materia di performance in conformità dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo.
Storico versioni
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