Art. 26
Trasferimento di risorse
In vigore dal 24 giu 2021
Trasferimento di risorse
1. Gli Stati membri possono chiedere, nell’accordo di partenariato o in una richiesta di modifica di un programma previo accordo del comitato di sorveglianza del programma ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera d), di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell’atto di base di tale strumento.
La somma dei trasferimenti di cui al primo comma del presente articolo e dei contributi a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, non supera il 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo.
Nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a un altro fondo o ad altri fondi, ad eccezione dei trasferimenti di cui al quarto comma.
Nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 20 % della dotazione nazionale iniziale per fondo tra il FESR, il FSE+ o il Fondo di coesione entro i limiti delle risorse globali dello Stato membro per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita». Gli Stati membri il cui tasso medio di disoccupazione totale per il periodo 2017-2019 è inferiore al 3 % possono chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 25 % della dotazione nazionale iniziale.
2. Le risorse trasferite sono attuate in conformità delle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato.
3. Le richieste di modifica di un programma stabiliscono l’importo totale trasferito ogni anno per fondo e per categoria di regioni; se applicabile, le richieste sono debitamente giustificate in vista delle complementarità e dell’impatto da conseguire e sono accompagnate dal programma o dai programmi modificati in conformità dell’.
4. Previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione si oppone a una richiesta di trasferimento nella pertinente modifica del programma qualora tale trasferimento possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del programma da cui proverrebbero le risorse trasferite.
La Commissione si oppone altresì alla richiesta se ritiene che lo Stato membro non abbia fornito una giustificazione adeguata del trasferimento relativamente ai risultati da conseguire o al contributo che sarà apportato agli obiettivi del fondo o dello strumento ricevente in regime di gestione diretta o indiretta.
5. Qualora la richiesta di trasferimento riguardi la modifica di un programma, possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri.
6. Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell’, non sono trasferibili ad altri fondi o strumenti a norma dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.
Il JTF non riceve trasferimenti a norma dei paragrafi da 1 a 5.
7. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi.
A tal fine lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma a norma dell’, paragrafo 1, al più tardi quattro mesi prima del termine per gli impegni di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario.
8. Le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi sono attuate in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica del programma.
9. Per le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a un programma in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, il termine per il disimpegno definito all’, paragrafo 1, decorre dall’anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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