Art. 25

Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF

In vigore dal 24 giu 2021
Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF 1.   Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita». 2.   Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 15 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un’operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell’altro fondo in base alle regole di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l’attuazione. Tale opzione non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell’.
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Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF (Art. 25 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo