Modifica dei programmi
1. Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l’effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.
2. La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici relativi ai fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.
3. Lo Stato membro rivede il programma modificato tenendo presenti le osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione adotta una decisione di approvazione della modifica di un programma non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
5. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all’8 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 4 % del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal JTF, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.
Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all’8 % della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro obiettivo specifico, compresa l’assistenza tecnica attuata a norma dell’, paragrafo 4.
Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione dotazioni tra tipologie di azioni all’interno della stessa priorità e, inoltre, un importo che va fino al 15 % della dotazione iniziale di una priorità a un’altra priorità dello stesso fondo.
Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. I trasferimenti e le relative modifiche sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione della Commissione che approvi la modifica del programma. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi e sono approvati in anticipo dal comitato di sorveglianza a norma dell’, paragrafo 2, lettera d). Lo Stato membro presenta alla Commissione la versione modificata della tabella di cui all’, paragrafo 3, lettera g), punto ii), iii) o iv), a seconda dei casi, assieme ad ogni relativa modifica nel programma.
6. Non è richiesta l’approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull’attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.
7. Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, le modifiche dei programmi relative all’introduzione di indicatori non richiedono l’approvazione della Commissione.
Storico versioni
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In sintesi
Uno Stato membro può chiedere di modificare un programma presentando una richiesta motivata e indicando l'impatto sugli obiettivi. La Commissione europea valuta la proposta entro due mesi con eventuali osservazioni e decide sull'approvazione entro quattro mesi complessivi. Per determinati fondi e nel rispetto di specifiche percentuali massime, lo Stato membro può effettuare trasferimenti finanziari interni considerati non rilevanti, i quali richiedono l'approvazione del comitato di sorveglianza ma non quella della Commissione. Infine, le semplici correzioni editoriali o materiali e l'introduzione di indicatori nel FEAMPA non necessitano di approvazione da parte della Commissione.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina la procedura per apportare modifiche ai programmi finanziati dai fondi europei, garantendo la verifica della loro conformità agli obiettivi prefissati. Inoltre, consente una gestione flessibile attraverso trasferimenti minori e correzioni editoriali senza la necessità di una formale approvazione preventiva della Commissione.
A chi si applica
La norma si applica agli Stati membri dell'Unione europea che gestiscono i programmi sostenuti dai fondi previsti, nonché alla Commissione europea e ai comitati di sorveglianza.
Esempio pratico
Uno Stato membro intende trasferire il 5% delle risorse da una priorità a un'altra all'interno dello stesso programma finanziato dal FESR, restando sotto il limite del 4% del bilancio complessivo. Dopo aver ottenuto l'approvazione preventiva del comitato di sorveglianza, lo Stato membro applica il trasferimento senza attendere la decisione di approvazione della Commissione, limitandosi a trasmettere la tabella finanziaria aggiornata.
Adempimenti e conseguenze
Lo Stato membro deve presentare una richiesta motivata insieme al programma modificato; in caso di trasferimenti non rilevanti, deve ottenere l'approvazione preventiva del comitato di sorveglianza e trasmettere alla Commissione la versione modificata della tabella finanziaria; deve inoltre comunicare alla Commissione le correzioni materiali o editoriali.
Domande frequenti
Entro quali termini la Commissione europea deve valutare e approvare le modifiche del programma?La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato e adotta la decisione formale di approvazione entro quattro mesi dalla presentazione.
Quali trasferimenti di risorse possono avvenire senza la decisione di approvazione della Commissione?Possono avvenire senza decisione della Commissione i trasferimenti entro determinate percentuali stabilite per ciascun fondo (ad esempio fino all'8% della dotazione di una priorità e massimo 4% del bilancio complessivo per FESR, FSE+, Fondo di coesione e JTF), purché approvati in anticipo dal comitato di sorveglianza.
Le correzioni puramente materiali o editoriali richiedono l'approvazione della Commissione?No, le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma non richiedono l'approvazione della Commissione, ma devono esserle semplicemente comunicate.