Art. 24
Modifica dei programmi
In vigore dal 24 giu 2021
Modifica dei programmi
1. Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l’effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.
2. La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici relativi ai fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.
3. Lo Stato membro rivede il programma modificato tenendo presenti le osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione adotta una decisione di approvazione della modifica di un programma non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
5. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all’8 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 4 % del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal JTF, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.
Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all’8 % della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro obiettivo specifico, compresa l’assistenza tecnica attuata a norma dell’, paragrafo 4.
Per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione dotazioni tra tipologie di azioni all’interno della stessa priorità e, inoltre, un importo che va fino al 15 % della dotazione iniziale di una priorità a un’altra priorità dello stesso fondo.
Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. I trasferimenti e le relative modifiche sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione della Commissione che approvi la modifica del programma. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi e sono approvati in anticipo dal comitato di sorveglianza a norma dell’, paragrafo 2, lettera d). Lo Stato membro presenta alla Commissione la versione modificata della tabella di cui all’, paragrafo 3, lettera g), punto ii), iii) o iv), a seconda dei casi, assieme ad ogni relativa modifica nel programma.
6. Non è richiesta l’approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull’attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.
7. Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, le modifiche dei programmi relative all’introduzione di indicatori non richiedono l’approvazione della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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