Art. 27

Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF

In vigore dal 24 giu 2021
Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF 1.   Gli Stati membri possono chiedere su base volontaria che l’importo delle risorse a disposizione del JTF per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» in conformità dell’ del regolamento JTF sia integrato con risorse provenienti dal FESR o dal FSE+ ovvero da una loro combinazione per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF non supera il triplo dell’importo della dotazione del JTF di cui all’, paragrafo 1, lettera g). Le risorse trasferite dal FESR o dal FSE+ non superano il 15 % della dotazione a titolo rispettivamente del FESR e del FSE+ per lo Stato membro interessato. Gli Stati membri indicano in tali richieste l’importo totale trasferito ogni anno per categoria di regioni. 2.   I trasferimenti a partire, rispettivamente, dalle risorse del FESR e del FSE+ alla priorità o alle priorità sostenute dal JTF riflettono le tipologie di intervento in base alle informazioni indicate nel programma a norma dell’, paragrafo 3, lettera d), punto ix). Tali trasferimenti sono considerati definitivi. 3.   Le risorse del JTF, comprese quelle trasferite dal FESR e dal FSE+, sono attuate in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e nel regolamento JTF. Le norme stabilite nel regolamento FESR e FC e nel regolamento FSE+ non si applicano alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite in conformità del paragrafo 1.
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Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF (Art. 27 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo