Art. 29
Strategie territoriali
In vigore dal 24 giu 2021
Strategie territoriali
1. Le strategie territoriali attuate a norma dell’, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:
a)
l’area geografica interessata dalla strategia;
b)
l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale;
c)
la descrizione dell’approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità dell’area;
d)
la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità dell’ nella preparazione e nell’attuazione della strategia.
Possono comprendere anche un elenco delle operazioni cui fornire sostegno.
2. Le strategie territoriali rientrano nella responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello territoriale. I documenti strategici esistenti che riguardano le aree interessate possono essere usati per le strategie territoriali.
3. Se l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.
4. All’atto dell’elaborazione delle strategie territoriali, le autorità o organismi di cui al paragrafo 2 cooperano con le pertinenti autorità di gestione per determinare l’ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma pertinente.
Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.
5. Se un’autorità o un organismo a livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l’autorità è individuata dall’autorità di gestione come organismo intermedio.
6. Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla progettazione delle strategie territoriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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