Art. 28

Sviluppo territoriale integrato

In vigore dal 24 giu 2021
Sviluppo territoriale integrato Qualora uno Stato membro sostenga lo sviluppo territoriale integrato, ciò avviene mediante strategie di sviluppo territoriale o locale nelle forme seguenti: a) investimenti territoriali integrati; b) sviluppo locale di tipo partecipativo; o c) un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro. Nel mettere in atto strategie di sviluppo locale o territoriale nell’ambito di più di un fondo, lo Stato membro garantisce la coerenza e il coordinamento tra i fondi in questione.
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Sviluppo territoriale integrato (Art. 28 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo