Art. 28
Sviluppo territoriale integrato
In vigore dal 24 giu 2021
Sviluppo territoriale integrato
Qualora uno Stato membro sostenga lo sviluppo territoriale integrato, ciò avviene mediante strategie di sviluppo territoriale o locale nelle forme seguenti:
a)
investimenti territoriali integrati;
b)
sviluppo locale di tipo partecipativo; o
c)
un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro.
Nel mettere in atto strategie di sviluppo locale o territoriale nell’ambito di più di un fondo, lo Stato membro garantisce la coerenza e il coordinamento tra i fondi in questione.
Storico versioni
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