Art. 28 · Sviluppo territoriale integrato

Art. 28

Sviluppo territoriale integrato

In vigore dal 24 giu 2021
Sviluppo territoriale integrato Qualora uno Stato membro sostenga lo sviluppo territoriale integrato, ciò avviene mediante strategie di sviluppo territoriale o locale nelle forme seguenti: a) investimenti territoriali integrati; b) sviluppo locale di tipo partecipativo; o c) un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro. Nel mettere in atto strategie di sviluppo locale o territoriale nell’ambito di più di un fondo, lo Stato membro garantisce la coerenza e il coordinamento tra i fondi in questione.
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