Art. 31
Sviluppo locale di tipo partecipativo
In vigore dal 24 giu 2021
Sviluppo locale di tipo partecipativo
1. Qualora uno Stato membro lo ritenga opportuno ai sensi dell’, il FESR, il FSE+, il JTF e il FEAMPA sostengono lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:
a)
sia concentrato su aree subregionali;
b)
sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
c)
sia attuato mediante strategie in conformità dell’;
d)
fornisca sostegno alle attività in rete, all’accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, se del caso, alla cooperazione con altri operatori territoriali.
3. Quando è disponibile sostegno alle strategie di cui al paragrafo 2, lettera c), proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione organizzano un invito congiunto a presentare proposte per la selezione di tali strategie e formano un comitato congiunto per tutti i fondi interessati per sorvegliare l’attuazione di tali strategie. Le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e c), in relazione a tali strategie.
4. Quando l’attuazione di una tale strategia comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila.
5. Fatto salvo il rispetto dell’ambito di applicazione e delle regole di ammissibilità di ciascun fondo che partecipa al sostegno della strategia, si applicano le regole del fondo capofila. Le autorità degli altri fondi fanno affidamento sulle decisioni e sulle verifiche di gestione operate dall’autorità competente del fondo capofila.
6. Le autorità del fondo capofila forniscono alle autorità degli altri fondi le informazioni necessarie alla sorveglianza e all’effettuazione dei pagamenti in conformità delle regole del regolamento specifico del fondo.
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