Art. 3
Computo dei termini per le azioni della Commissione
In vigore dal 24 giu 2021
Computo dei termini per le azioni della Commissione
Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità delle prescrizioni del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi interessati.
Tale termine è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.
Storico versioni
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