Art. 3

Computo dei termini per le azioni della Commissione

In vigore dal 24 giu 2021
Computo dei termini per le azioni della Commissione Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità delle prescrizioni del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi interessati. Tale termine è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.
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Computo dei termini per le azioni della Commissione (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo