Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 24 giu 2021
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce: a) le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) (collettivamente, i «fondi») ; b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF e al FEAMPA. 2.   Il presente regolamento non si applica alla componente Occupazione e innovazione sociale del FSE+ né alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMPA, dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI, ad eccezione dell’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. 3.   Gli , da 28 a 34 e da 108 a 112 non si applicano all’AMIF, all’ISF o al BMVI. 4.   Articolo da 108 a 112 non si applicano al FEAMPA. 5.   Gli , da 21 a 27, da 37 a 42, l’, paragrafi da 1 a 4, gli , l’, paragrafo 1, e gli e da 83 a 85 non si applicano ai programmi Interreg. 6.   I regolamenti specifici relativi a ciascun fondo indicati di seguito possono stabilire regole per integrare il presente regolamento senza contraddirlo: a) regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) («regolamento FESR e Fondo di coesione») ; b) regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) («regolamento FSE+») ; c) regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) («regolamento Interreg») ; d) regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio») (36) («regolamento JTF»); e) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 («regolamento FEAMPA») ; f) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («regolamento AMIF») ; g) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna («regolamento ISF») ; h) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento BMVI») ; In caso di dubbio sull’applicazione del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo, è preminente il presente regolamento.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo