Art. 23
Approvazione dei programmi
In vigore dal 24 giu 2021
Approvazione dei programmi
1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici relativi ai fondi, oltre che, per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA, la coerenza con il pertinente accordo di partenariato. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché del modo in cui vi si è dato seguito.
2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.
3. Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro cinque mesi dalla data di prima presentazione del programma da parte dello Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1060:oj#art-23