Art. 88
Rimborso
In vigore dal 24 giu 2021
Rimborso
1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell’Unione è rimborsato entro il termine indicato nell’ordine di riscossione emesso in conformità dell’ del regolamento finanziario. La data di scadenza è l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’emissione dell’ordine.
2. Qualsiasi ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d’interesse è un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.
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