Art. 53
Forme di sovvenzioni
In vigore dal 24 giu 2021
Forme di sovvenzioni
1. Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:
a)
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l’attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
b)
costi unitari;
c)
somme forfettarie;
d)
finanziamenti a tasso forfettario;
e)
una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un’operazione o per fasi successive di un’operazione;
f)
finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell’Unione a norma dell’.
2. Se il costo totale di un’operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a).
In deroga al primo comma del presente paragrafo, l’autorità di gestione può convenire di esentare dall’obbligo di cui a tale comma alcune operazioni nel settore della ricerca e dell’innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a).
3. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti:
a)
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
i)
su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
ii)
su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
iii)
sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
b)
progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall’organismo che seleziona l’operazione, ove il costo totale dell’operazione non superi 200 000 EUR;
c)
conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni;
d)
conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
e)
tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.
Storico versioni
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