Art. 67 · Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

Art. 67

Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

In vigore dal 24 giu 2021
Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni 1.   I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il sostegno pubblico a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell’operazione; b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione; c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente; d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro; e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente. Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all’, paragrafo 1, lettera b). 2.   Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità; b) l’importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all’, paragrafo 1, lettera a); c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all’operazione; d) all’acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.
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