Art. 67
Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni
In vigore dal 24 giu 2021
Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni
1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
il sostegno pubblico a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell’operazione;
b)
il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
c)
il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
d)
nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
e)
nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
2. Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;
b)
l’importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
c)
i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all’operazione;
d)
all’acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.
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