Art. 64

Costi non ammissibili

In vigore dal 24 giu 2021
Costi non ammissibili 1.   I seguenti costi non sono ammissibili al contributo dei fondi: a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia; b) l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all’importo del prestito sottostante; c) l’imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo: i) per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa); ii) per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 000 000 EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA; iii) gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all’, paragrafo 5, l’IVA non è ammissibile per la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l’IVA per il costo dell’investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA o se la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa); iv) per i fondi per piccoli progetti e per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di fondi per piccoli progetti a titolo di Interreg. La lettera b) del primo comma non si applica alle operazioni relative alla conservazione dell’ambiente. 2.   I regolamenti specifici relativi a ciascun fondo possono individuare ulteriori costi non ammissibili al contributo del fondo.
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In sintesi

L'articolo elenca i costi esclusi dal finanziamento dei fondi, tra cui gli interessi passivi (salvo sovvenzioni per abbuono di interessi o commissioni di garanzia) e l'acquisto di terreni oltre il 10% delle spese totali ammissibili (soglia che sale al 15% per siti degradati o ex industriali e non si applica per la tutela ambientale). Anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è generalmente esclusa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni come progetti sotto i 5.000.000 EUR o casi di IVA non recuperabile secondo la legge nazionale. Inoltre, sono previste regole dedicate per l'IVA negli strumenti finanziari e nei fondi per piccoli progetti (Interreg). Infine, i regolamenti specifici dei singoli fondi possono aggiungere ulteriori costi non ammissibili.

Perché esiste questa norma

La norma definisce con precisione quali spese non possono essere coperte dal contributo dei fondi europei, stabilendo limiti e specifiche eccezioni per garantire un corretto impiego delle risorse.

A chi si applica

Si applica ai soggetti che realizzano operazioni finanziate dai fondi dell'Unione europea e ai destinatari finali del sostegno e degli strumenti finanziari.

Esempio pratico

Un beneficiario realizza un progetto dal costo totale di 1.000.000 EUR che prevede l'acquisto di un terreno per 200.000 EUR. In base alla norma, la spesa per il terreno sarà considerata ammissibile solo fino al limite del 10% del totale (ossia 100.000 EUR), mentre la parte eccedente non potrà essere coperta dal contributo.

Adempimenti e conseguenze

I costi che rientrano nelle categorie escluse (o che eccedono i limiti percentuali indicati) non sono ammissibili al contributo dei fondi.

Domande frequenti

L'acquisto di terreni è sempre limitato al 10% delle spese ammissibili?No, il limite sale al 15% per i siti degradati o precedentemente a uso industriale con edifici, e non si applica affatto alle operazioni di conservazione dell'ambiente.
L'IVA può mai essere considerata un costo ammissibile?Sì, tra le varie eccezioni, l'IVA è ammessa per operazioni con costo totale inferiore a 5.000.000 EUR (IVA inclusa) o se non è recuperabile secondo la legislazione nazionale.
Possono esistere altre spese non ammissibili oltre a quelle elencate nell'articolo?Sì, i regolamenti specifici relativi a ciascun fondo hanno la facoltà di individuare ulteriori costi non ammissibili.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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