Art. 64
Costi non ammissibili
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Costi non ammissibili
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L'articolo elenca i costi esclusi dal finanziamento dei fondi, tra cui gli interessi passivi (salvo sovvenzioni per abbuono di interessi o commissioni di garanzia) e l'acquisto di terreni oltre il 10% delle spese totali ammissibili (soglia che sale al 15% per siti degradati o ex industriali e non si applica per la tutela ambientale). Anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è generalmente esclusa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni come progetti sotto i 5.000.000 EUR o casi di IVA non recuperabile secondo la legge nazionale. Inoltre, sono previste regole dedicate per l'IVA negli strumenti finanziari e nei fondi per piccoli progetti (Interreg). Infine, i regolamenti specifici dei singoli fondi possono aggiungere ulteriori costi non ammissibili.
La norma definisce con precisione quali spese non possono essere coperte dal contributo dei fondi europei, stabilendo limiti e specifiche eccezioni per garantire un corretto impiego delle risorse.
Si applica ai soggetti che realizzano operazioni finanziate dai fondi dell'Unione europea e ai destinatari finali del sostegno e degli strumenti finanziari.
Un beneficiario realizza un progetto dal costo totale di 1.000.000 EUR che prevede l'acquisto di un terreno per 200.000 EUR. In base alla norma, la spesa per il terreno sarà considerata ammissibile solo fino al limite del 10% del totale (ossia 100.000 EUR), mentre la parte eccedente non potrà essere coperta dal contributo.
I costi che rientrano nelle categorie escluse (o che eccedono i limiti percentuali indicati) non sono ammissibili al contributo dei fondi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.