Art. 82

Disponibilità dei documenti

In vigore dal 24 giu 2021
Disponibilità dei documenti 1.   Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l’autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un’operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario. 2.   Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.
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Disponibilità dei documenti (Art. 82 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo