Art. 80

Modalità di audit unico

In vigore dal 24 giu 2021
Modalità di audit unico 1.   Nello svolgimento degli audit, la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell’audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell’Unione. In particolare, in tal modo si intende evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione al fine di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari. La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit. 2.   Per i programmi per i quali la Commissione conclude che il parere dell’autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell’operato dell’autorità di audit. 3.   Prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l’operazione è completata la Commissione o l’autorità di audit non effettuano più di un audit relativamente alle operazioni per le quali le spese totali ammissibili non superano 400 000 EUR per il FESR o il Fondo di coesione, 350 000 EUR per il JTF, 300 000 EUR per il FSE+ o 200 000 EUR per il FEAMPA, l’AMIF, l’ISF o il BMVI. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell’autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l’operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a audit da parte della Commissione o dell’autorità di audit in qualsiasi anno nel quale è stato già svolto un audit dalla Corte dei conti, purché i risultati dell’audit svolto dalla Corte dei conti per tali operazioni possano essere utilizzati dall’autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti. 4.   In deroga al paragrafo 3, qualsiasi operazione può essere soggetta a più di un audit se l’autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è possibile redigere un parere di audit valido. 5.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano: a) se esiste un rischio specifico di irregolarità o un sospetto di frode; b) se è necessario ripetere il lavoro dell’autorità di audit per ottenere garanzie in merito al suo funzionamento efficace; c) se vi sono indizi di carenza grave nell’operato dell’autorità di audit.
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Modalità di audit unico (Art. 80 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo