Art. 81

Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

In vigore dal 24 giu 2021
Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari 1.   L’autorità di gestione effettua verifiche di gestione in loco in conformità dell’, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. L’autorità di gestione può basarsi su verifiche realizzate da organismi esterni e non effettuare verifiche di gestione sul posto, purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di questi organismi esterni. 2.   L’autorità di gestione non effettua verifiche sul posto a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono, però, all’autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento. 3.   L’autorità di audit effettua audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità dell` o 83, se del caso, a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. I risultati dell’audit realizzato dai revisori esterni di organismi che attuano lo strumento finanziario possono essere presi in considerazione dall’autorità di audit ai fini della garanzia globale di affidabilità e, su detta base, l’autorità di audit può decidere di limitare le proprie attività di audit. 4.   Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit degli organismi che forniscono i nuovi prestiti sottostanti soltanto se si verificano una o più delle situazioni seguenti: a) i documenti giustificativi, che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali, non sono disponibili a livello dell’autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario; b) vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell’autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario non costituiscono una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito. 5.   L’autorità di audit non effettua audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da queste attuati. La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però alla Commissione e all’autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione comprende gli elementi indicati nell’allegato XXI e costituisce la base dell’operato dell’autorità di audit. 6.   La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali forniscono alle autorità del programma tutti i documenti necessari per metterle in grado di ottemperare ai loro obblighi.
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Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari (Art. 81 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo