Art. 83

Modalità proporzionate migliorate

In vigore dal 24 giu 2021
Modalità proporzionate migliorate Gli Stati membri possono applicare le seguenti modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e controllo di un programma se sono soddisfatte le condizioni esposte all’: a) in deroga all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 2, l’autorità di gestione può applicare solo procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione; b) in deroga all’, paragrafo 1, con riguardo agli audit dei sistemi e all’, paragrafi 1 e 3, con riguardo agli audit delle operazioni, l’autorità di audit può limitare la propria attività di audit ad audit delle operazioni che interessano un campione basato su una selezione statistica di 30 unità di campionamento per il programma o gruppo di programmi interessato. Ai fini delle verifiche di gestione di cui al primo comma, lettera a), l’autorità di gestione può basarsi su verifiche effettuate da organismi esterni purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di tali organismi. Per il primo comma, lettera b), se la popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, l’autorità di audit può applicare un metodo di campionamento non statistico in conformità dell’, paragrafo 2. La Commissione limita i propri audit alla revisione dell’operato dell’autorità di audit mediante ripetizione dell’audit, unicamente a livello di questa, salvo che le informazioni disponibili suggeriscano carenza grave nell’operato dell’autorità di audit.
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Modalità proporzionate migliorate (Art. 83 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo