Art. 84
Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate
In vigore dal 24 giu 2021
Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate
1. Lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all’ in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, se la Commissione ha confermato, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima di tale decisione dello Stato membro, che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente e che il tasso di errore totale per ciascun anno è pari o inferiore al 2 %. In sede di valutazione del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo del programma la Commissione tiene conto della partecipazione dello Stato membro in questione alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea.
Se uno Stato membro decide di applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all’, esso notifica alla Commissione l’applicazione di tali modalità. In tal caso, le modalità si applicano dal periodo contabile successivo.
2. All’inizio del periodo di programmazione lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all’, purché le condizioni esposte nel paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte in relazione a un programma analogo attuato nel periodo 2014-2020 e se le modalità di gestione e controllo stabilite per il programma 2021-2027 sono basate in gran misura su quelle relative al programma precedente. In tal caso le modalità si applicano dall’avvio del programma.
3. Lo Stato membro stabilisce o aggiorna di conseguenza la descrizione del sistema di gestione e controllo e la strategia di audit di cui all’, paragrafo 11, e all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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