Art. 85

Modulazione durante il periodo di programmazione

In vigore dal 24 giu 2021
Modulazione durante il periodo di programmazione 1.   Se la Commissione o l’autorità di audit concludono, in base agli audit effettuati e alla relazione annuale di controllo, che le condizioni di cui all’ non sono più soddisfatte, la Commissione chiede all’autorità di audit di effettuare ulteriori attività di audit in conformità dell’, paragrafo 3, e di accertarsi che siano adottate azioni correttive. 2.   Se la successiva relazione annuale di controllo conferma che le condizioni continuano a non essere soddisfatte, limitando in tal modo la garanzia di funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e di legittimità e regolarità delle spese fornita alla Commissione, la Commissione chiede all’autorità di audit di effettuare audit dei sistemi. 3.   La Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, può informare lo Stato membro che le modalità proporzionate migliorate di cui all’ non si applicano più dal periodo contabile successivo.
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Modulazione durante il periodo di programmazione (Art. 85 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo