Art. 82 · Disponibilità dei documenti

Art. 82

Disponibilità dei documenti

In vigore dal 24 giu 2021
Disponibilità dei documenti 1.   Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l’autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un’operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario. 2.   Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.
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