Art. 96
Interruzione dei termini di pagamento
In vigore dal 24 giu 2021
Interruzione dei termini di pagamento
1. La Commissione può interrompere il termine di pagamento, tranne che per il prefinanziamento, per un periodo massimo di sei mesi se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
vi sono elementi di prova che facciano presumere una carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;
b)
la Commissione deve effettuare verifiche supplementari essendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un’irregolarità.
2. Lo Stato membro può acconsentire a prorogare di tre mesi il periodo di interruzione.
3. La Commissione limita l’interruzione a quella parte delle spese che è viziata dagli elementi di cui al paragrafo 1, salvo qualora non sia possibile individuare la parte delle spese interessata. La Commissione informa per iscritto lo Stato membro e l’autorità di gestione in merito ai motivi dell’interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. La Commissione pone fine all’interruzione appena sono adottate le misure correttive per gli elementi di cui al paragrafo 1.
4. Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per l’interruzione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.
Storico versioni
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