Art. 112
Determinazione dei tassi di cofinanziamento
In vigore dal 24 giu 2021
Determinazione dei tassi di cofinanziamento
1. La decisione che approva un programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità.
2. Per ciascuna priorità, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento debba applicarsi a uno degli elementi seguenti:
a)
al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato;
b)
al contributo pubblico.
3. Il tasso di cofinanziamento per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» a livello di ciascuna priorità non è superiore al:
a)
85 % per le regioni meno sviluppate;
b)
70 % per le regioni in transizione classificate come regioni meno sviluppate nel periodo 2014-2020;
c)
60 % per le regioni in transizione;
d)
50 % per le regioni più sviluppate classificate come regioni in transizione o il cui PIL pro capite era inferiore al 100 % nel periodo 2014-2020;
e)
40 % per le regioni più sviluppate.
I tassi di cofinanziamento di cui al primo comma, lettera a), si applicano anche alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche.
Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore all’85 %.
Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori in conformità degli di tale regolamento.
Il tasso di cofinanziamento applicabile alla regione in cui si situa il territorio o i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta per la priorità sostenuta dal JTF non è superiore:
a)
all’85 % per le regioni meno sviluppate;
b)
al 70 % per le regioni in transizione;
c)
al 50 % per le regioni più sviluppate.
4. Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all’80 % salvo nei casi in cui il regolamento Interreg stabilisce tassi di cofinanziamento superiori per i programmi Interreg della sezione D e di cooperazione esterna transfrontaliera.
5. I tassi massimi di cofinanziamento di cui ai paragrafi 3 e 4 sono aumentati di dieci punti percentuali per le priorità interamente realizzate attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
6. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.
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