Art. 111
Trasferibilità delle risorse
In vigore dal 24 giu 2021
Trasferibilità delle risorse
1. La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell’accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire:
a)
un importo supplementare non superiore al 5 % delle dotazioni iniziali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;
b)
dalle dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione.
In deroga al primo comma, lettera a), la Commissione può accettare un trasferimento aggiuntivo fino al 10 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate all’interno degli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27. Le risorse di eventuali trasferimenti supplementari sono utilizzate per contribuire agli obiettivi strategici di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b).
2. Le dotazioni totali a ciascuno Stato membro per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) non ammettono trasferimenti tra tali obiettivi.
3. Al fine di preservare il contributo effettivo dei fondi alle azioni di cui all’, paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 2 del presente articolo, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può accogliere, mediante un atto di esecuzione, la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell’accordo di partenariato di trasferire una parte dei suoi stanziamenti per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) all’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».
4. La quota dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 3 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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