Art. 13

Compiti del consiglio di direzione

In vigore dal 20 mag 2021
Compiti del consiglio di direzione 1.   Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale dell’orientamento strategico e delle operazioni del Centro di competenza, sovrintende all’attuazione delle sue attività ed è responsabile di tutti i compiti non espressamente attribuiti al direttore esecutivo. 2.   Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento prevede procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi e garantire la riservatezza di tutte le informazioni sensibili. 3.   Il consiglio di direzione adotta le decisioni strategiche necessarie, in particolare riguardo a: a) lo sviluppo e l’adozione dell’agenda e il monitoraggio della sua attuazione; b) rispecchiando le priorità di intervento dell’Unione e l’agenda, l’adozione del programma di lavoro pluriennale contenente priorità strategiche comuni, industriali, tecnologiche e di ricerca, basate sulle esigenze individuate dagli Stati membri in cooperazione con la comunità e su cui occorre concentrare il sostegno finanziario dell’Unione, inclusi le tecnologie e i settori chiave per lo sviluppo delle capacità proprie dell’Unione in materia di cibersicurezza; c) l’adozione del programma di lavoro annuale per l’esecuzione dei pertinenti fondi dell’Unione, in particolare le parti relative alla cibersicurezza di Orizzonte Europa, nella misura in cui siano cofinanziate su base volontaria dagli Stati membri, e del programma Europa digitale, in conformità del programma di lavoro pluriennale del Centro di competenza e del processo di pianificazione strategica di Orizzonte Europa; d) l’adozione dei conti e del bilancio annuali, nonché della relazione annuale di attività del Centro di competenza, sulla base di una proposta del direttore esecutivo; e) l’adozione delle regole finanziarie specifiche del Centro di competenza, conformemente all’articolo 70 del regolamento finanziario; f) nell’ambito del programma di lavoro annuale, la destinazione dei fondi del bilancio dell’Unione a temi delle azioni congiunte tra l’Unione e gli Stati membri; g) nell’ambito del programma di lavoro annuale e in conformità delle decisioni di cui alla lettera f) del presente comma, e in conformità dei regolamenti (UE) 2021/695 e (UE) 2021/694, la descrizione delle azioni congiunte di cui alla lettera f) del presente comma e la definizione delle condizioni per la loro attuazione; h) l’adozione di una procedura di nomina del direttore esecutivo e la nomina del direttore esecutivo, la revoca e proroga del mandato, la definizione di orientamenti e il controllo dell’operato del direttore esecutivo; i) l’adozione di orientamenti per la valutazione e la registrazione degli enti in qualità di membri della comunità; j) l’adozione degli accordi di lavoro di cui all’, paragrafo 2; k) la nomina del contabile; l) l’adozione del bilancio annuale del Centro di competenza, compresa la tabella dell’organico con l’indicazione del numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno; m) l’adozione di norme di trasparenza per il Centro di competenza e norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi, anche in relazione ai membri del consiglio di direzione, conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione; n) l’istituzione gruppi di lavoro all’interno della comunità, se del caso tenendo conto della consulenza fornita dal gruppo consultivo strategico; o) la nomina membri del gruppo consultivo strategico; p) l’adozione di norme sul rimborso spese per i membri del gruppo consultivo strategico; q) l’istituzione di un meccanismo di controllo per garantire che l’esecuzione dei rispettivi fondi gestiti dal Centro di competenza sia effettuata conformemente all’agenda, alla missione, al programma di lavoro pluriennale e alle norme dei programmi da cui provengono i finanziamenti pertinenti; r) la garanzia di un dialogo regolare e l’instaurazione di un efficace meccanismo di cooperazione con la comunità; s) la definizione della strategia di comunicazione del Centro di competenza, in base a una raccomandazione del direttore esecutivo; t) se del caso, l’adozione delle modalità di applicazione dello Statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (15) («statuto dei funzionari» e «regime applicabile agli altri agenti») conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento; u) se del caso, l’adozione delle regole per il distacco di esperti nazionali presso il Centro di competenza e per il ricorso a tirocinanti conformemente all’, paragrafo 2; v) l’adozione delle norme di sicurezza per il Centro di competenza; w) l’adozione di una strategia antifrode e anticorruzione proporzionata ai rischi di frode e di corruzione e adotta misure globali, conformemente alla legislazione dell’Unione applicabile, per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, tenendo conto di un’analisi costi-benefici delle misure da attuare; x) se necessario, l’adozione della metodologia per il calcolo del contributo finanziario volontario e in natura degli Stati membri contributori in conformità dei regolamenti (UE) 2021/695 e (UE) 2021/694 o di altra legislazione applicabile; y) nel contesto del programma di lavoro annuale e del programma di lavoro pluriennale, la garanzia della coerenza e delle sinergie con le parti del Programma Europa digitale e di Orizzonte Europa che non sono gestite dal Centro di competenza, come pure con altri programmi dell’Unione; z) l’adozione della relazione annuale sull’attuazione delle priorità e degli obiettivi strategici del Centro di competenza fornendo, se necessario, una raccomandazione per una migliore realizzazione di tali priorità e obiettivi. Nella misura in cui il programma di lavoro annuale contiene azioni congiunte, contiene informazioni sui contributi volontari degli Stati membri alle azioni congiunte. Se del caso, le proposte, in particolare la proposta di programma di lavoro annuale, valutano la necessità di applicare norme di sicurezza di cui all’ del presente regolamento, compresa la procedura di autovalutazione della sicurezza ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/695. 4.   Per quanto riguarda le decisioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), il direttore esecutivo e il consiglio di direzione tengono conto di ogni pertinente consulenza strategica e contributo forniti dall’ENISA conformemente al regolamento interno stabilito dal consiglio di direzione. 5.   Il consiglio di direzione è responsabile di provvedere affinché alle raccomandazioni di cui alla relazione sull’attuazione e la valutazione di cui all’, paragrafi 2 e 4, sia dato adeguato seguito.
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Compiti del consiglio di direzione (Art. 13 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo