Art. 14
Presidente e riunioni del consiglio di direzione
In vigore dal 20 mag 2021
Presidente e riunioni del consiglio di direzione
1. Il consiglio di direzione elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri per un periodo di tre anni. Il mandato del presidente e del vicepresidente può essere prorogato una sola volta con decisione del consiglio di direzione. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di direzione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente nel caso in cui quest’ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti. Il presidente partecipa al voto.
2. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno tre volte all’anno. Può convocare riunioni straordinarie su richiesta della Commissione, su richiesta di un terzo di tutti i suoi membri oppure su richiesta del presidente o del direttore esecutivo nell’esercizio delle sue funzioni.
3. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, ma non ha diritto di voto.
4. Il consiglio di direzione può invitare, sulla base di una valutazione caso per caso, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori.
5. Il presidente può invitare rappresentanti della comunità a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di direzione.
6. I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti possono farsi assistere alle riunioni da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
7. Il Centro di competenza provvede alle funzioni di segretariato del consiglio di direzione.
Storico versioni
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