Art. 12

Composizione del consiglio di direzione

In vigore dal 20 mag 2021
Composizione del consiglio di direzione 1.   Il consiglio di direzione è composto di un rappresentante per ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione che agiscono a nome dell’Unione. 2.   Ciascun membro del consiglio di direzione ha un supplente. Tale supplente rappresenta il membro in sua assenza. 3.   I membri del consiglio di direzione nominati dagli Stati membri e i loro supplenti sono dipendenti del settore pubblico dei rispettivi Stati membri e sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di cibersicurezza nell’ambito della ricerca, della tecnologia e dell’industria, alla loro capacità di provvedere al coordinamento di azioni e posizioni con il rispettivo centro nazionale di coordinamento o alle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione nomina i suoi membri in base alle loro conoscenze nel settore della cibersicurezza e in ambito tecnologico o alle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio, e alla loro capacità di assicurare il coordinamento, le sinergie e, per quanto possibile, la realizzazione di iniziative congiunte tra diverse politiche dell’Unione settoriali e orizzontali che attengono alla cibersicurezza. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di direzione, al fine di assicurare la continuità dei lavori di quest’ultimo. La Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione. 4.   La durata del mandato dei membri del consiglio di direzione e dei loro supplenti è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile. 5.   I membri del consiglio di direzione provvedono affinché la missione, gli obiettivi, l’identità e del Centro di competenza siano salvaguardate e che le sue azioni siano coerenti con tali missione e obiettivi, in modo indipendente e trasparente. 6.   Il consiglio di direzione può invitare osservatori a partecipare, ove opportuno, alle sue riunioni, fra cui rappresentanti di istituzioni, organi e organismi pertinenti dell’Unione e membri della comunità. 7.   Un rappresentante di ENISA è un osservatore permanente nel consiglio di direzione. Il consiglio di direzione può invitare a partecipare alle sue riunioni un rappresentante del gruppo consultivo strategico. 8.   Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio di direzione ma non ha diritto di voto.
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Composizione del consiglio di direzione (Art. 12 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo