Art. 10
Cooperazione del Centro di competenza con altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione e organizzazioni internazionali
In vigore dal 20 mag 2021
Cooperazione del Centro di competenza con altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione e organizzazioni internazionali
1. Al fine di garantire coerenza e complementarità, evitando duplicazioni degli sforzi, il Centro di competenza coopera con istituzioni, organi e organismi pertinenti dell’Unione, tra cui l’ENISA, il servizio europeo per l’azione esterna, la direzione generale del Centro comune di ricerca della Commissione, l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale istituite dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione (13), i pertinenti poli europei dell’innovazione digitale, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica presso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), l’Agenzia europea per la difesa in relazione ai compiti di cui all’ del presente regolamento e altri soggetti pertinenti dell’Unione. Il Centro di competenza può anche cooperare con organizzazioni internazionali, se del caso.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può svolgersi nel quadro di accordi di lavoro. Detti accordi vengono sottoposti all’approvazione del consiglio di direzione. La condivisione di informazioni classificate avviene nel quadro di intese amministrative concluse a norma dell’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:887:oj#art-10