Art. 8

Comunità delle competenze in materia di cibersicurezza

In vigore dal 20 mag 2021
Comunità delle competenze in materia di cibersicurezza 1.   La comunità contribuisce alla missione del Centro di competenza e della rete di cui all’, consolidando, condividendo e divulgando le competenze in materia di cibersicurezza in tutta l’Unione. 2.   La comunità è costituita da organizzazioni industriali, comprese le PMI, accademiche e di ricerca, da altre associazioni pertinenti della società civile, nonché, se del caso, da organizzazioni europee di normazione, enti pubblici o altri enti pertinenti che si occupano di questioni operative e tecniche in materia di cibersicurezza e, se del caso, da portatori di interessi nei settori interessati alla cibersicurezza e che sono posti di fronte a sfide in materia di cibersicurezza. La comunità riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità in materia di cibersicurezza nell’ambito tecnologico, industriale, accademico e della ricerca nell’Unione, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento, i poli europei dell’innovazione digitale, se del caso, e le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell’Unione, quali l’ENISA. 3.   Solo enti istituiti all’interno degli Stati membri possono essere registrati in qualità di membri della comunità. Essi dimostrano di essere in grado di contribuire alla missione e possiedono competenze in materia di cibersicurezza in merito ad almeno uno degli ambiti seguenti: a) ambito accademico, ricerca o innovazione; b) sviluppo industriale o di prodotti; c) formazione e istruzione; d) sicurezza delle informazioni o interventi in caso di incidenti; e) etica; f) normazione e specifiche formali e tecniche. 4.   Il Centro di competenza registra, su loro richiesta, enti in quanto membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dopo una valutazione, effettuata dal centro nazionale di coordinamento dello Stato membro in tali enti sono stabiliti, al fine di confermare che tali enti soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale valutazione tiene parimenti conto, se del caso, di eventuali valutazioni nazionali effettuate per motivi di sicurezza dalle autorità nazionali competenti. Tali registrazioni non sono limitate nel tempo, ma possono essere revocate in qualsiasi momento dal Centro di competenza se il centro nazionale di coordinamento pertinente ritiene che l’ente in questione non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo o rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 136 del regolamento finanziario, oppure per giustificati motivi di sicurezza. In caso di revoca dell’adesione alla comunità per motivi di sicurezza, la decisione di revoca è proporzionata e motivata. I centri nazionali di coordinamento mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi nella comunità, e stimolano attivamente la partecipazione, in particolare delle PMI. 5.   I centri nazionali di coordinamento sono incoraggiati a cooperare mediante la rete al fine di armonizzare le modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 3 e le procedure di valutazione e registrazione degli enti di cui al paragrafo 4. 6.   Il Centro di competenza registra istituzioni, organi e organismi competenti dell’Unione quali membri della comunità dopo aver valutato se l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali registrazioni non sono limitate nel tempo, ma possono essere revocate in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest’ultimo ritiene che l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo o rientri nell’articolo 136 del regolamento finanziario. 7.   I rappresentanti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione possono partecipare ai lavori della comunità. 8.   Un ente registrato come membro della comunità designa i suoi rappresentanti per garantire un dialogo efficiente. Tali rappresentanti possiedono competenze in materia di cibersicurezza nell’ambito della ricerca, della tecnologia o dell’industria. I requisiti possono essere ulteriormente precisati dal consiglio di direzione, senza limitare indebitamente gli enti nella designazione dei loro rappresentanti. 9.   La comunità fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione, tramite i suoi gruppi di lavoro e in particolare tramite il gruppo consultivo strategico, consulenza strategica sull’agenda, sul programma di lavoro annuale e sul programma di lavoro pluriennale, conformemente al regolamento interno del consiglio di direzione.
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Comunità delle competenze in materia di cibersicurezza (Art. 8 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo