Art. 36
Norme di sicurezza sulla protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
In vigore dal 20 mag 2021
Norme di sicurezza sulla protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
1. Previa approvazione della Commissione, il consiglio di direzione adotta le norme di sicurezza del Centro di competenza. Tali norme di sicurezza applicano i principi e le regole stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (19) e (UE, Euratom) 2015/444 (20) della Commissione.
2. I membri del consiglio di direzione, il direttore esecutivo, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il personale del Centro di competenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 339 TFUE, anche dopo la cessazione dalle proprie funzioni.
3. Il Centro di competenza può adottare le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti con la Commissione e gli Stati membri e, ove opportuno, con le istituzioni, organi e organismi dell’Unione pertinenti. Tutte le intese amministrative concluse a tal fine in merito alla condivisione delle informazioni classificate (ICUE) o, in assenza di intese, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE deve essere approvata dalla Commissione in via preliminare.
Storico versioni
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