Art. 37
Accesso ai documenti
In vigore dal 20 mag 2021
Accesso ai documenti
1. Ai documenti detenuti dal Centro di competenza si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il consiglio di direzione adotta entro il 29 dicembre 2021 disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dal Centro di competenza a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presentabile al Mediatore a norma dell’articolo 228 TFUE o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 263 TFUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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