Art. 39

Personalità giuridica del Centro di competenza

In vigore dal 20 mag 2021
Personalità giuridica del Centro di competenza 1.   Il Centro di competenza ha personalità giuridica. 2.   In ogni Stato membro, il Centro di competenza gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
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Personalità giuridica del Centro di competenza (Art. 39 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo