Art. 39
Personalità giuridica del Centro di competenza
In vigore dal 20 mag 2021
Personalità giuridica del Centro di competenza
1. Il Centro di competenza ha personalità giuridica.
2. In ogni Stato membro, il Centro di competenza gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:887:oj#art-39