Art. 40

Responsabilità del Centro di competenza

In vigore dal 20 mag 2021
Responsabilità del Centro di competenza 1.   La responsabilità contrattuale del Centro di competenza è regolata dalla legge applicabile all’accordo, alla decisione o al contratto in causa. 2.   In caso di responsabilità extracontrattuale, il Centro di competenza risarcisce i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 3.   Tutti i pagamenti effettuati dal Centro di competenza connessi alla responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, sono considerati spese del Centro di competenza e sono coperti dalle sue risorse. 4.   Il Centro di competenza è il solo responsabile del rispetto dei propri obblighi.
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Responsabilità del Centro di competenza (Art. 40 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo