Art. 40
Responsabilità del Centro di competenza
In vigore dal 20 mag 2021
Responsabilità del Centro di competenza
1. La responsabilità contrattuale del Centro di competenza è regolata dalla legge applicabile all’accordo, alla decisione o al contratto in causa.
2. In caso di responsabilità extracontrattuale, il Centro di competenza risarcisce i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
3. Tutti i pagamenti effettuati dal Centro di competenza connessi alla responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, sono considerati spese del Centro di competenza e sono coperti dalle sue risorse.
4. Il Centro di competenza è il solo responsabile del rispetto dei propri obblighi.
Storico versioni
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