Art. 40 · Responsabilità del Centro di competenza

Art. 40

Responsabilità del Centro di competenza

In vigore dal 20 mag 2021
Responsabilità del Centro di competenza 1.   La responsabilità contrattuale del Centro di competenza è regolata dalla legge applicabile all’accordo, alla decisione o al contratto in causa. 2.   In caso di responsabilità extracontrattuale, il Centro di competenza risarcisce i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 3.   Tutti i pagamenti effettuati dal Centro di competenza connessi alla responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, sono considerati spese del Centro di competenza e sono coperti dalle sue risorse. 4.   Il Centro di competenza è il solo responsabile del rispetto dei propri obblighi.
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