Art. 42
Responsabilità dell’Unione e degli Stati membri e assicurazioni
In vigore dal 20 mag 2021
Responsabilità dell’Unione e degli Stati membri e assicurazioni
1. La responsabilità finanziaria dell’Unione e degli Stati membri per i debiti contratti dal Centro di competenza è limitata al rispettivo contributo già fornito per le spese amministrative.
2. Il Centro di competenza sottoscrive le idonee assicurazioni e le mantiene in vigore.
Storico versioni
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