Art. 42

Responsabilità dell’Unione e degli Stati membri e assicurazioni

In vigore dal 20 mag 2021
Responsabilità dell’Unione e degli Stati membri e assicurazioni 1.   La responsabilità finanziaria dell’Unione e degli Stati membri per i debiti contratti dal Centro di competenza è limitata al rispettivo contributo già fornito per le spese amministrative. 2.   Il Centro di competenza sottoscrive le idonee assicurazioni e le mantiene in vigore.
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Responsabilità dell’Unione e degli Stati membri e assicurazioni (Art. 42 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo