Art. 44

Protezione dei dati personali

In vigore dal 20 mag 2021
Protezione dei dati personali 1.   Il trattamento dei dati personali da parte del Centro di competenza è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725. 2.   Il consiglio di direzione adotta le misure di attuazione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725. Il consiglio di direzione può adottare misure aggiuntive necessarie per l’applicazione di tale regolamento da parte del Centro di competenza.
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Protezione dei dati personali (Art. 44 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo