Art. 44
Protezione dei dati personali
In vigore dal 20 mag 2021
Protezione dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali da parte del Centro di competenza è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725.
2. Il consiglio di direzione adotta le misure di attuazione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725. Il consiglio di direzione può adottare misure aggiuntive necessarie per l’applicazione di tale regolamento da parte del Centro di competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:887:oj#art-44