Art. 45

Sostegno da parte dello Stato membro ospitante

In vigore dal 20 mag 2021
Sostegno da parte dello Stato membro ospitante Tra il Centro di competenza e lo Stato membro ospitante in cui esso ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere al Centro di competenza.
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Sostegno da parte dello Stato membro ospitante (Art. 45 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo