Art. 45
Sostegno da parte dello Stato membro ospitante
In vigore dal 20 mag 2021
Sostegno da parte dello Stato membro ospitante
Tra il Centro di competenza e lo Stato membro ospitante in cui esso ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere al Centro di competenza.
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