Art. 47

Durata

In vigore dal 20 mag 2021
Durata 1.   Il Centro di competenza è istituito per il periodo compreso fra il 28 giugno 2021 e il 31 dicembre 2029. 2.   Al termine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che il mandato del Centro di competenza sia prorogato ai sensi dell’, paragrafo 4, sarà avviata automaticamente la procedura di liquidazione al termine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Ai fini della procedura di liquidazione del Centro di competenza, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni del consiglio di direzione. 4.   Durante la procedura di liquidazione del Centro di competenza, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative alla liquidazione. Eventuali eccedenze sono distribuite fra l’Unione e gli Stati membri contributori, proporzionalmente al loro contributo finanziario al Centro di competenza. Qualsiasi eccedenza a favore dell’Unione è restituita al bilancio dell’Unione.
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Durata (Art. 47 Regolamento (UE) 2021/887) — Testo vigente | Portale Normativo