Art. 47
Durata
In vigore dal 20 mag 2021
Durata
1. Il Centro di competenza è istituito per il periodo compreso fra il 28 giugno 2021 e il 31 dicembre 2029.
2. Al termine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che il mandato del Centro di competenza sia prorogato ai sensi dell’, paragrafo 4, sarà avviata automaticamente la procedura di liquidazione al termine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ai fini della procedura di liquidazione del Centro di competenza, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
4. Durante la procedura di liquidazione del Centro di competenza, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative alla liquidazione. Eventuali eccedenze sono distribuite fra l’Unione e gli Stati membri contributori, proporzionalmente al loro contributo finanziario al Centro di competenza. Qualsiasi eccedenza a favore dell’Unione è restituita al bilancio dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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