Art. 38
Monitoraggio, valutazione e riesame
In vigore dal 20 mag 2021
Monitoraggio, valutazione e riesame
1. Il Centro di competenza provvede affinché le sue attività, comprese quelle gestite attraverso i centri nazionali di coordinamento e la rete, siano oggetto di un monitoraggio continuo e sistematico e di periodiche valutazioni. Il Centro di competenza provvede affinché i dati per il monitoraggio dell’attuazione e dei risultati dei programmi di finanziamento dell’Unione di cui all’, paragrafo 3, lettera b), siano raccolti in maniera efficiente, efficace e tempestiva, e impone ai destinatari dei fondi dell’Unione e degli Stati membri obblighi di relazione proporzionati. Le conclusioni di tale valutazione sono rese pubbliche.
2. La Commissione, tenendo conto del contributo preliminare del consiglio di direzione, dei centri nazionali di coordinamento e della comunità, elabora una relazione sull’attuazione relativa al Centro di competenza non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull’attuazione del presente regolamento e comunque non oltre trenta mesi dalla data di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento. La Commissione trasmette tale relazione sulla valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2024. Il Centro di competenza e gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.
3. La relazione sull’attuazione di cui al paragrafo 2 include una valutazione:
a)
della capacità lavorativa del Centro di competenza per quanto riguarda i suoi obiettivi, missione e compiti, nonché la cooperazione e il coordinamento con altri portatori di interessi, in particolare i centri nazionali di coordinamento, la comunità e l’ENISA;
b)
dei risultati conseguiti dal Centro di competenza in relazione alla sua missione, ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti, in particolare all’efficienza del Centro di competenza nel coordinare i fondi dell’Unione e mettere in comune le competenze;
c)
della coerenza dei compiti di esecuzione conformemente all’agenda e al programma di lavoro pluriennale;
d)
del coordinamento e della cooperazione del Centro di competenza con i comitati di programma di Orizzonte Europa e del Programma Europa digitale, in particolare al fine di aumentare la coerenza e le sinergie con l’agenda, il programma di lavoro annuale, il programma di lavoro pluriennale, Orizzonte Europa e il programma Europa digitale;
e)
delle azioni congiunte.
4. Dopo la presentazione della relazione sull’attuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione procede a una valutazione finale del Centro di competenza tenendo conto del contributo preliminare del consiglio di direzione, dei centri nazionali di coordinamento e della comunità. Tale valutazione fa riferimento alle valutazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, oppure se del caso le aggiorna, ed è effettuata prima del termine del periodo specificato all’, paragrafo 1, al fine di determinare in tempo utile se sia appropriato prorogare la durata del mandato del Centro di competenza oltre tale periodo. Tale valutazione esamina gli aspetti giuridici e amministrativi relativi al mandato del Centro di competenza e il potenziale per creare sinergie e evitare la frammentazione con altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
Se ritiene che sia giustificato mantenere il Centro di competenza, tenuto conto della sua missione, dei suoi obiettivi, del suo mandato e dei suoi compiti, la Commissione può presentare una proposta legislativa per prorogare la durata del mandato del Centro di competenza quale indicata all’.
5. Sulla base delle conclusioni della relazione sull’attuazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può adottare provvedimenti appropriati.
6. Il monitoraggio, la valutazione, la soppressione graduale e il rinnovo del contributo di Orizzonte Europa sono svolti conformemente agli del regolamento (UE) 2021/695 e delle disposizioni di attuazione concordate.
7. Il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione in merito al contributo del Programma Europa digitale sono svolti conformemente agli del regolamento (UE) 2021/694.
8. In caso di liquidazione del Centro di competenza, la Commissione esegue una valutazione finale del Centro di competenza entro sei mesi dalla sua liquidazione, ma comunque non oltre due anni dall’avvio della procedura di liquidazione di cui all’ del presente regolamento. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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